Art. 8.


                Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  integrata  con  le  indicazioni  di  cui
all'ultimo  comma  del  presente articolo a cura dell'amministrazione
dell'IEN.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  decreto  del  presidente
dell'IEN,  riconosciuta  la regolarita' del procedimento concorsuale,
con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza
e preferenza delle nomine.
    A  tal  fine i candidati che avranno superato la prova di esame e
che  abbiano  e  intendano  far  valere  i titoli di precedenza nella
nomina  e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a
una  o piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(quale  risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1969, n.
1539,  dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge
2  aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o a far pervenire i
documenti  relativi,  in  originale o in copia autenticata, in regola
con  le  vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrente  dal giorno successivo a quello in cui i
singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.
    I  candidati  possono  avvalersi  dei titoli di cui al precedente
comma  sempreche' siano stati documentati entro i termini di cui allo
stesso  comma,  anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza
del  termine fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione aI
concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata a.r. entro il termine suddetto. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante.
    A   parita'   di   votazione   complessiva  si  applicheranno  le
disposizioni  di  cui  all'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni.