Art. 8. Titoli di precedenza e di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' integrata con le indicazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo a cura dell'amministrazione dell'IEN. La graduatoria sara' approvata con decreto del presidente dell'IEN, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza delle nomine. A tal fine i candidati che avranno superato la prova di esame e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a una o piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1969, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o a far pervenire i documenti relativi, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I candidati possono avvalersi dei titoli di cui al precedente comma sempreche' siano stati documentati entro i termini di cui allo stesso comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione aI concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata a.r. entro il termine suddetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante. A parita' di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.