Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
presidente  del  consiglio  nazionale  delle ricerche. Le funzioni di
segretario  sono  svolte  da  un  impiegato dell'ente appartenente al
profilo   non   inferiore   a  quello  di  collaboratore  (o  livello
equiparato).