Art. 11.

                  Valutazione attivita' di ricerca

    L'attivita'      dell'assegnatario     deve     essere     svolta
continuativamente,  fatte  salve  le  eventuali interruzioni dovute a
gravidanza, servizio militare o malattia.
    Gli  strumenti,  le  modalita'  di  controllo  e  la  valutazione
dell'attivita'  svolta spetta al Consiglio di dipartimento presso cui
si'  svolge la collaborazione. Per ciascun assegnatario, il Consiglio
di  dipartimento  nomina  un  responsabile dell'attivita' scientifica
(tutore)  il  quale  e' tenuto a presentare annualmente una relazione
sull'attivita' svolta dal titolare dell'assegno.