IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;
    Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  il  successivo  aggiornamento  effettuato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto  il  C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto in data
21 maggio 1996;
    Vista la legge 27 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  decreto  rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato   il  regolamento  interno  sul  reclutamento  del  personale
tecnico-amministrativo;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Dispone:


                               Art. 1.


                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
assistente  tecnico  (sesta  qualifica  funzionale)  area  funzionale
tecnico- scientifica presso il dipartimento di energetica.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
      2)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo  grado  indicato  nell'art. 1  della  legge 11 dicembre 1969,
n. 910.
    Si  prescinde  dal possesso del titolo, ai sensi del comma terzo,
art. 84  della  legge n. 312/1980, per il personale delle universita'
appartenente  alla  quinta  qualifica  funzionale  in  servizio senza
demerito  da  almeno 5 anni, purche' in possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla quinta qualifica;
      3)  idoneita'  fisica  e  psichica  al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
      4)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
miltari;
      5)  godimento  dei diritti politici (per i cittadini italiani);
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
      6) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero  non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      7)   avere   adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.


          Presentazione della domanda - Termini e modalita'

    Le  domande  di  ammissione al concorso, indirizzate al direttore
amministrativo  dell'Universita'  "La Sapienza" di Roma, ripartizione
II  -  Concorsi  -  Piazzale  Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, redatte su
carta   libera,   in  conformita'  all'allegato  A  e  firmate  dagli
aspiranti,  dovranno  essere fatte pervenire entro e non oltre trenta
giorni,   che   decorrono   dal   giorno   successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Si  considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a meno
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo  comma  del  presente  articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 4.


              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  i  candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1)  cognome  e  nome  (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del coniuge);
      2) data e luogo di nascita;
      3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti,  ovvero  i  motivi  della  mancata iscrizione o della
cancellazione  dalle liste medesime; (se cittadini di uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea) di godere dei diritti civili e politici
anche  nello  Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento;
      5)  di  non  aver  mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
      6)  il  possesso  del  titolo  di  studio richiesto al punto 2)
dell'art. 2;
    I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della Comunita'
europea  dovranno  essere  in  possesso  di  un  titolo  riconosciuto
equipollente  a  quello di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali.   Tale   equipollenza   dovra'  risultare  da  idonea
certificazione rilasciata dalla competente autorita';
      7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      8)  di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      9)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
      10)  di  non  essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      11)  (se  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      12)  il  domicilio  e  recapito  al  quale  si  desidera  siano
trasmesse eventuali comunicazioni.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di   irreperibilita'   del   destinatario   e   per   dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  per eventuali
disguidi    postali    e   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione  stessa, per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento  della  domanda,  dei  documenti  o  delle  comunicazioni
relative al concorso.
    La   domanda   dovra'   contenere  in  modo  esplicito  tutte  le
dichiarazioni  di  cui sopra, l'omissione di una sola di esse, se non
sanabile,   determinera'   l'invalidita'  della  domanda  stessa  con
l'esclusione dell'aspirante dalla selezione.

                               Art. 5.


                            Prove d'esame

    I  candidati  ai  quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento
di  energetica - via Antonio Scarpa n. 14 - 00161 Roma, per sostenere
le prove d'esame.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con dispositivo
motivato  del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
    Il diario delle prove e' cosi' fissato:
      ore  9  dell'ottantatreesimo  e  ottantaquattresimo  giorno non
festivo  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del presente bando.
    Le  prove  d'esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
pratica  o a contenuto teorico-pratico ed in un colloquio, secondo il
programma allegato.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  i  candidati avranno
riportato una votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati  che  abbiano  conseguito l'ammissione al colloquio
verra'  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove  scritte  almeno  venti  giorni  prima  di quello in cui devono
sostenere   il   colloquio,   mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
    Le sedute della commissione per lo svolgimento del colloquio sono
pubbliche.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella
sede degli esami.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche
e della votazione conseguita nel colloquio.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno   essere   muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia.

                               Art. 6.


                        Titoli di preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  dovranno far
pervenire alla Ripartizione II - Concorsi - Piazzale Aldo Moro n. 5 -
00185  Roma,  entro  il  termine  perentorio  di quindici giorni, che
decorrono  dal  giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova  orale,  i documenti, in carta semplice, in originale ovvero in
copia  autenticata  o  in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  autocertificazione  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403, attestante il
possesso  dei titoli di preferenza nonche', il possesso del requisito
alla  data  del  termine  utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche', i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) minore eta'.

                               Art. 7.


Nomina  della  commissione  esaminatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
    Espletate   le   prove  del  concorso  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    Con  dispositivo  direttoriale,  tenuto  conto  della  norma  che
concerne  il  titolo  di  preferenza,  sara' approvata la graduatoria
generale e dichiarato il vincitore del concorso.
    Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo dell'Ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La  graduatoria  generale  rimane  efficace per ventiquattro mesi
dalla data di emissione del provvedimento.

                               Art. 8.


                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Il  candidato  dichiarato  vincitore stipulera' con l'Universita'
degli  studi "La Sapienza" di Roma un contratto di lavoro individuale
a   tempo   indeterminato.   La  determinazione  dell'Universita'  di
costituire  tale  rapporto  di  lavoro  viene  formalmente notificata
all'interessato.  In  caso  di  mancata  assunzione in servizio entro
cinque  giorni dalla data indicata nella notifica, salvo comprovati e
giustificati  motivi  di impedimento, lo stesso perde il diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
    L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto  presentare i documenti richiesti; la mancata presentazione
dei  documenti  entro  il termine comportera' l'immediata risoluzione
del   rapporto   di  lavoro  e  il  contratto  gia'  stipulato  sara'
automaticamente risolto di diritto.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. comparto universita' indicato in premessa.
    Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico proprio
del  profilo  professionale  di  assistente  tecnico  nonche'  quello
normativo previsto dal C.C.N.L. comparto universita'.

                               Art. 9.


                     Presentazione dei documenti

    Il  candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti  previsti,  sara' invitato a presentare entro trenta giorni
dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro:
      1)  certificato  rilasciato dall'unita' sanitaria locale ovvero
dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o da un medico
militare  dal  quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al
servizio   incondizionato   e   continuativo  nell'impiego  al  quale
concorre,  con  la  precisazione che e' stato eseguito l'accertamento
sierologico  al sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;
qualora  il  candidato  sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato  deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al
normale  e  regolare  rendimento di lavoro. Gli invalidi di guerra ed
assimilati debbono altresi' produrre ai sensi della legge n. 482/1968
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido  per  la  natura  ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro;
      2)  dichiarazione in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  e dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, dalla quale
risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) posizione nei confronti degli obblighi militari;
        e) l'inesistenza  di condanne penali e di procedimenti penali
in corso;
        f) dichiarazione  che il candidato non ricopra altri impieghi
alle  dipendenze  di  enti pubblici o privati e, in caso affermativo,
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
    La  dichiarazione  relativa  ai  punti  b)  e  c)  deve riportare
l'indicazione  del possesso del requisito anche alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    E'  fatta salva, per l'amministrazione, la facolta' di verificare
la  veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso
di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le disposizioni previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e degli articoli 483,
485 e 486 del codice penale.

                              Art. 10.


                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non previsto dal presente bando valgono, sempreche',
applicabili, le disposizioni di legge.
    Il   presente   dispositivo   sara'   acquisito   alla   raccolta
dell'apposito registro.
      Roma, 11 maggio 2000
Il direttore amministrativo

                          PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta
    Al  candidato  verra'  descritto un malfunzionamento di una delle
macchine  dell'officina.  Sulla base di tale descrizione il candidato
dovra'  produrre  una  lettera  di  incarico  ad  una  ditta  esterna
finalizzata ad ottenere la riparazione del guasto e l'eventuale messa
a norma della macchina.
Seconda prova scritta, pratica o a contenuto teorico-pratico.
    Al   candidato   verra'   fornito   un  disegno  tecnico  per  la
realizzazione di un pezzo meccanico. Il candidato dovra' interpretare
il  disegno,  scegliere i materiali, attrezzare le macchine, produrre
il  componente  del pezzo che va realizzato alla fresa, quello che va
realizzato  al  tornio  ed  assemblarli. Al termine del lavoro dovra'
rimettere  in  ordine  le  macchine  e l'officina. Saranno oggetto di
valutazione per la prova pratica: la capacita' di interpretazione del
disegno,  la  funzionalita'  del pezzo finale realizzato e i tempi di
lavorazione.
Prova orale.
    La  prova vertera' su una discussione degli elaborati delle prime
due  prove  e  su una discussione tesa ad accertare la conoscenza, da
parte del candidato, della normativa vigente in termini di sicurezza.