Art. 5.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice,  composta  ai  sensi dell'art. 11,
comma  2,  punto  a), del regolamento disciplinante i procedimenti di
selezione  ed  assunzione  del  personale  tecnico  ed amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di Siena, e' nominata con decreto del
rettore.
    Alla  prima  riunione  la  commissione,  dopo  aver preso visione
dell'elenco  dei  partecipanti,  sottoscrive la dichiarazione che non
sussistono  situazioni  di  incompatibilita'  tra  di  loro  e  con i
concorrenti,  nomina tra i suoi componenti il presidente e stabilisce
i  criteri  e  le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali,  al fine di motivare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    Prima   dell'inizio   delle  prove  concorsuali  la  commissione,
considerato  il  numero  dei  concorrenti,  stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
    La   commissione   giudicatrice,  preliminarmente  all'esame  dei
titoli,  individuera'  i  criteri  di  massima per l'attribuzione dei
punteggi, stabilendo in particolare il punteggio massimo attribuibile
a  ciascuna  categoria  dei  medesimi.  Nella  determinazione di tali
criteri  di  massima  non  deve  essere  data  prevalenza ad una sola
categoria di titoli.
    Immediatamente  prima  dell'inizio della prova orale, determina i
quesiti  da  porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame.   Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  previa
estrazione a sorte.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione  sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
    La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione costituisce un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
    Le  procedure  concorsuali  devono  concludersi  entro  sei  mesi
dall'inizio dei lavori della commissione.