Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 11, comma 2, punto a), del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena, e' nominata con decreto del rettore. Alla prima riunione la commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra di loro e con i concorrenti, nomina tra i suoi componenti il presidente e stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. La commissione giudicatrice, preliminarmente all'esame dei titoli, individuera' i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi, stabilendo in particolare il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria dei medesimi. Nella determinazione di tali criteri di massima non deve essere data prevalenza ad una sola categoria di titoli. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dall'inizio dei lavori della commissione.