Art. 6.


                   Preferenze a parita' di merito

    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale merito di guerra, nonche', i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore  pubblico  e  privato;  i  genitori  vedovi  non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei  caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati  e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per  fatto  di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati  e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;  coloro  che  abbiano prestato senza demerito servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      dal maggior punteggio corrispondente alla somma delle votazioni
riportate nelle prove scritte/pratiche;
      dal  voto  piu' alto a livello di titolo di studio richiesto ai
fini dell'ammissione al concorso;
      dal  possesso  del titolo di studio di grado superiore a quello
richiesto  ai fini dell'ammissione al concorso, anche con riferimento
al voto riportato.