Art. 8. Assunzione Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo di telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto universita', e sara' assunto in via provvisoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore, dovra' produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla normativa vigente in materia. Al fine dell'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, il candidato vincitore, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno sottoposti a visita medica da parte del medico competente dell'ateneo, a seguito della quale sara' rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneita'. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore venga autorizzato ad assumere servizio, per giustificati motivi, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio. Il periodo di prova, il trattamento economico, la eventuale rescissione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto universita', oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.