Art. 8.


                             Assunzione

    Il  candidato  risultato  vincitore  sara'  invitato,  a mezzo di
telegramma,   a   stipulare   un   contratto  individuale  di  lavoro
conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  Comparto universita', e sara' assunto in via provvisoria
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti.
    Entro  trenta  giorni  dalla stipula del contratto, il vincitore,
dovra'  produrre  la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
    Al  fine  dell'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, il
candidato  vincitore, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno
sottoposti   a   visita   medica   da  parte  del  medico  competente
dell'ateneo,   a   seguito  della  quale  sara'  rilasciato  relativo
certificato  da cui risulti tale idoneita'. Ai soggetti in situazione
di  handicap,  ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
    Il  vincitore  che  senza giustificato motivo non assuma servizio
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  di  stipula  del
contratto   individuale   di   lavoro.  Qualora  il  vincitore  venga
autorizzato  ad  assumere  servizio,  per  giustificati  motivi,  con
ritardo  sul  termine  prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
    Il  periodo  di  prova,  il  trattamento  economico, la eventuale
rescissione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro
riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro  -  Comparto  universita',  oltre  che  dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.