Art. 13. Puo' essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore dell'ISPESL, su proposta del responsabile scientifico: a) l'assegnatario che, dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca; b) l'assegnatario che non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 14 e dal divieto di cumulo di cui all'art. 2 del presente bando. In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il periodo di attivita' effettivamente svolto.