Art. 13.
    Puo'  essere  dichiarato  decaduto con motivato provvedimento del
direttore dell'ISPESL, su proposta del responsabile scientifico:
      a) l'assegnatario  che,  dopo  aver  iniziato a collaborare per
l'attivita'   di   ricerca  in  programma,  non  la  prosegua,  senza
giustificato  motivo,  regolarmente ed ininterrottamente per l'intera
durata  della  borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute
mancanze  o  che,  infine,  dia  prova  di  non possedere sufficiente
attitudine alla ricerca;
      b) l'assegnatario  che non ottemperi agli obblighi previsti dal
successivo  art. 14  e  dal  divieto  di cumulo di cui all'art. 2 del
presente bando.
    In  questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.