Art. 14.
    Il borsista ha l'obbligo:
      1)  di  iniziare  la  propria  attivita'  presentandosi  presso
Dipartimento relazioni esterne, via Urbana, 167 - 00184 Roma;
      2)  di frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art. 1,  svolgendo  le  ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
      3) osservare le norme interne dell'istituto, rimanendo ferma la
possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'attivita'
del borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative;