Art. 14. Il borsista ha l'obbligo: 1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso Dipartimento relazioni esterne, via Urbana, 167 - 00184 Roma; 2) di frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e' stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente responsabile scientifico; 3) osservare le norme interne dell'istituto, rimanendo ferma la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative;