Art. 15. Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa puo' esere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta dal termine fissato nel precedente art. 1. Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute. Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si protragga per oltre un mese il responsabile scientifico potra' ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.