Art. 15.
    Quando  sussistono  giustificati  motivi,  l'inizio del godimento
della  borsa  puo'  esere  rinviato  per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato nel precedente art. 1.
    Nel  corso  del  godimento  della borsa di studio il responsabile
scientifico   puo'  consentire  una  sospensione  dell'attivita'  del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
    Qualora  la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese  il  responsabile  scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
    Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dalla legge
30 dicembre   1971,   n. 1204,  dovranno  sospendere  l'attivita'  di
borsista  previa  esibizione di apposito certificato medico nel quale
dovranno  essere  indicati  i  periodi  di  astensione ai sensi della
citata legge.