Art. 16. Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa. Art. 17. L'inizio dell'attivita' dei borsisti vincitori e' subordinata all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle Amministrazioni competenti. L'amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessita' o l'opportunuta', dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti o pretese di sorta.