Art. 16.
    Il  borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
    Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.

                              Art. 17.

    L'inizio  dell'attivita'  dei  borsisti  vincitori e' subordinata
all'effettiva  disponibilita'  dei  finanziamenti  relativi a ciascun
progetto,  a  seguito  di  trasferimento  dei  fondi  da  parte delle
Amministrazioni competenti.
    L'amministrazione  si  riserva  piena  facolta'  di  prorogare  e
riaprire  i  termini,  revocare o sospendere e modificare il presente
bando  di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunuta', dandone tempestiva comunicazione agli
interessati,  senza  che  gli  stessi,  per  questo,  possano vantare
diritti o pretese di sorta.