Art. 2.
    Le  borse  di  studio  hanno  per  scopo  la  collaborazione allo
svolgimento  delle  ricerche, pertanto, il godimento delle stesse non
configura  un  rapporto  di lavoro subordinato essendo finalizzate al
solo raggiungimento del risultato.
    Le  borse  di studio non possono essere cumulate con altre borse,
ne'  con  assegni  o  sovvenzioni di analoga natura, concessi da Enti
pubblici  o  privati.  Esse  non  possono essere cumulate neppure con
stipendi  o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di
impiego   pubblico   o   privato.  A  nessun  titolo  possono  essere
attriubuiti   all'assegnatario,   oltre   l'importo  della  borsa  ed
eventuali  premi  previsti  dal bando, compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni dell'ISPESL.