Art. 2. Le borse di studio hanno per scopo la collaborazione allo svolgimento delle ricerche, pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzate al solo raggiungimento del risultato. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi da Enti pubblici o privati. Esse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attriubuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.