Art. 6. Saranno esclusi dal concorso, con le modalita' di cui al terzo comma del precedente art. 3: 1) I candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4; 2) coloro che abbiano allegato alla domanda il diploma di laurea o di istruzione secondaria richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non corredata dalla dichiarazione sostitutiva; 4) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.