Art. 6.
    Saranno  esclusi  dal  concorso, con le modalita' di cui al terzo
comma del precedente art. 3:
      1)  I candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine
perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;
      2)  coloro  che  abbiano  allegato  alla  domanda il diploma di
laurea  o  di  istruzione  secondaria  richiesto  per l'ammissione al
concorso in fotocopia non corredata dalla dichiarazione sostitutiva;
      4)  gli  aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
precisate nel precedente art. 4.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.