Art. 8.
    Per   la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra',  per  ciascun  candidato  di  complessivi  10  punti cosi'
ripartiti:
    Cat.  I votazione di laurea: fino a punti 7,00 attribuiti secondo
il seguente prospetto:
      fino a 94/110, punti 4,00;
      da 95/110 a 99/110, punti 5,00;
      dal 100/110 a 104/110, punti 6,00;
      da 105/110 a 108/110, punti 6,5;
      da 109/110 al 110/110 e lode, punti 7,00.
    Votazione  diploma:  fino  a  punti  7,00  attribuiti  secondo il
seguente prospetto:
      da 36 a 41/60, punti 5;
      da 42 a 47/60, punti 6;
      da 48 a 55/60, punti 6,5;
      da 56 a 60/60, punti 7.
    Cat. II pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;
    Cat.  III  attivita'  svolte con particolare riferimento a quelle
attinenti  al  settore  di  ricerca  oggetto della borsa ed eventuali
altri titoli: fino a punti 2,00;
    La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la   valutazione  dei  titoli  prima  di  aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    Sono  compresi  nella  graduatoria  secondo  l'ordine  del voto a
ciascuno   attribuito,   solo   coloro  che  abbiano  conseguito  una
valutazione  non  inferiore  ai  7/10  del totale dei punti di cui la
Commissione dispone.
    Al   termine  dei  suoi  lavori,  la  Commissione  formulera'  la
graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.
    La  graduatoria  dei  vincitori  comprende,  nell'ordine, i primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
    A   parita'   di   punteggio   complessivo  la  preferenza  sara'
determinata:
      dalla minore eta' del candidato.