Art. 8. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra', per ciascun candidato di complessivi 10 punti cosi' ripartiti: Cat. I votazione di laurea: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il seguente prospetto: fino a 94/110, punti 4,00; da 95/110 a 99/110, punti 5,00; dal 100/110 a 104/110, punti 6,00; da 105/110 a 108/110, punti 6,5; da 109/110 al 110/110 e lode, punti 7,00. Votazione diploma: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il seguente prospetto: da 36 a 41/60, punti 5; da 42 a 47/60, punti 6; da 48 a 55/60, punti 6,5; da 56 a 60/60, punti 7. Cat. II pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00; Cat. III attivita' svolte con particolare riferimento a quelle attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa ed eventuali altri titoli: fino a punti 2,00; La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. Sono compresi nella graduatoria secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, solo coloro che abbiano conseguito una valutazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formulera' la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse. La graduatoria dei vincitori comprende, nell'ordine, i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. A parita' di punteggio complessivo la preferenza sara' determinata: dalla minore eta' del candidato.