Art. 6. Titoli valutabili Il concorso e' per titoli ed esami. La commissione, previa individuazione dei criteri, procede alla valutazione dei titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione delle stesse. Il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova orale, attraverso l'affissione del relativo elenco all'albo ufficiale e presso la sede dove avra' luogo la prova orale. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30 o equivalente. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) titoli professionali: fino ad un massimo di punti 2; b) titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 5; c) altri titoli: fino ad un massimo di punti 1; d) servizi prestati presso universita' senza demerito: fino ad un massimo di punti 2; I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che i documenti medesimi sono conformi agli originali. In quest'ultimo caso, all'intera documentazione dovra' essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validita'. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto di tale dichiarazione sostitutiva. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. Possono essere, pertanto, allegate ai lavori di cui sopra dichiarazioni congiunte con gli altri coautori che attestino il contributo individuale di ogni singolo coautore. Non e' consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.