Art. 8.

                 Attivita' del titolare dell'assegno

    L'attivita'  del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia  e  senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma  di  ricerca  e  delle indicazioni fornite dal responsabile
della  ricerca  stessa,  al  quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso  di  assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono  svolte  da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
    Al  titolare  di  assegno  saranno  forniti  dal  dipartimento  i
supporti  necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre  garantiti  l'accesso  ai  locali,  alle  attrezzature  e  la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
    L'attivita'  del  titolare  dell'assegno  non prefigura in nessun
caso  un'attivita'  di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.