Art. 6. Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicati dagli stessi. La graduatoria di merito, formulata dalla relativa Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art. 1 della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: www.Tesoro.it Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami, potra' rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni assunte, sara' data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante diretta comunicazione. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi' il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rimarra' efficace per 24 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso in relazione alle esigenze dello stesso Ministero e subordinatamente a quanto previsto dall'art. 1 - comma 2 - del presente bando. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3 - primo comma - del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.