Art. 7.

                       Assunzione in servizio

    I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso, per i quali
verra'  disposta  l'assunzione  in  servizio  in  relazione  a quanto
previsto   dall'art. 1   -  comma  2  -  del  presente  bando  e  che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione  di  cui  al  precedente  art. 6,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
    Una  percentuale di ogni scaglione di vincitori che sara' assunto
in  servizio  -  nella  misura  vigente  al momento dell'assunzione -
dovra'  stipulare  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a  tempo pieno. Tale modalita' di assunzione avverra' preferibilmente
su  base  volontaria, pertanto i vincitori, ove interessati, potranno
chiedere,  al  momento  dell'assunzione,  di  stipulare  contratti di
lavoro a tempo parziale.
    Nel   caso   in   cui   la   percentuale,   prevista  al  momento
dell'assunzione, da destinare a contratti di lavoro a tempo parziale,
non  si  completi  con  le  richieste  presentate,  l'Amministrazione
provvedera'  d'ufficio  ad  assumere, con tale modalita', i candidati
che  sono  collocati  nella  graduatoria  in  una posizione inferiore
rispetto  a  quelli  da assumere a tempo pieno, fino al completamento
della  percentuale  medesima,  precisando, altresi', che, nel caso in
cui venga assunto uno scaglione successivo di candidati vincitori, si
potra'   provvedere,   per   i  candidati  compresi  nello  scaglione
precedente  che  ne  abbiano fatto richiesta, alla trasformazione del
rapporto  di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in modo tale che
i  destinatari  di  tale  trasformazione  siano sempre individuati in
relazione  alla  posizione  occupata  nella graduatoria di merito. La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale
potra'  avvenire purche' non comporti una riduzione complessiva delle
unita' in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a quanto previsto dal piu' volte citato art. 1 - comma 2 -
saranno  assunti  a  tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava
qualifica   funzionale   -   profilo   professionale  di  Funzionario
statistico  -  Area funzionale C - posizione economica C2 - del ruolo
unico  del  personale  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  e  potranno  frequentare  apposito  corso
teorico-pratico di intensita' e durata definite dall'Amministrazione.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  ad  un  periodo  di  prova della durata di sei mesi, con le
modalita'  stabilite  dall'art. 14-bis  del Contratto integrativo del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
    Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza,   cosi'   come   stabilisce   l'ottavo   comma  del  citato
art. 14-bis.
    Il   periodo   di   prova   potra'   coincidere   con   il  corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.