Art. 7. Assunzione in servizio I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 1 - comma 2 - del presente bando e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 6, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. Una percentuale di ogni scaglione di vincitori che sara' assunto in servizio - nella misura vigente al momento dell'assunzione - dovra' stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tale modalita' di assunzione avverra' preferibilmente su base volontaria, pertanto i vincitori, ove interessati, potranno chiedere, al momento dell'assunzione, di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale. Nel caso in cui la percentuale, prevista al momento dell'assunzione, da destinare a contratti di lavoro a tempo parziale, non si completi con le richieste presentate, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad assumere, con tale modalita', i candidati che sono collocati nella graduatoria in una posizione inferiore rispetto a quelli da assumere a tempo pieno, fino al completamento della percentuale medesima, precisando, altresi', che, nel caso in cui venga assunto uno scaglione successivo di candidati vincitori, si potra' provvedere, per i candidati compresi nello scaglione precedente che ne abbiano fatto richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in modo tale che i destinatari di tale trasformazione siano sempre individuati in relazione alla posizione occupata nella graduatoria di merito. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale potra' avvenire purche' non comporti una riduzione complessiva delle unita' in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal piu' volte citato art. 1 - comma 2 - saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava qualifica funzionale - profilo professionale di Funzionario statistico - Area funzionale C - posizione economica C2 - del ruolo unico del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e potranno frequentare apposito corso teorico-pratico di intensita' e durata definite dall'Amministrazione. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, con le modalita' stabilite dall'art. 14-bis del Contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, cosi' come stabilisce l'ottavo comma del citato art. 14-bis. Il periodo di prova potra' coincidere con il corso teorico-pratico di cui al presente articolo.