Art. 5.
    I  concorrenti  saranno giudicati da una commissione nominata dal
presidente dell'OGS.
    Ai  fini  del  giudizio di merito la commissione terra' conto dei
titoli, dei programmi di studio e di ricerca presentati dai candidati
valutando sia l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica,
sia  la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si
propongono di compiere.