Art. 6.
    La  commissione  provvede  in  via  preliminare  a determinare il
punteggio  complessivo  a propria disposizione per la valutazione dei
titoli  provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le  categorie  di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma  che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
    Al  termine  dei lavori, la commissione presentera' una relazione
contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria.
    Sono  compresi  nella  graduatoria,  secondo  l'ordine del voto a
ciascuno  attribuito,  soltanto  coloro  che  abbiano  conseguito una
votazione  non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
    Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
    Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 7 all'albo dell'Ente.