Art. 7. La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. Le borse sono conferite con provvedimento del presidente dell'OGS. Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori, ai sensi del successivo art. 8, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro il termine di dodici mesi dalla data di espletamento del concorso, con provvedimento del Presidente dell'OGS.