Art. 11.

                  Restituzione della documentazione

    1.    I   candidati   potranno   richiedere,   entro   sei   mesi
dall'espletamento  della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico,  della  documentazione  presentata.  Tale  restituzione sara'
effettuata  salvo  eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale
termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.