Art. 7.

                Conferimento degli assegni di ricerca

    1.  Al  candidato  dichiarato  vincitore  della  procedura verra'
conferito,  mediante  contratto  individuale  a tempo determinato, un
assegno  corrispondente  alla  durata  specificata nell'allegato A al
presente   bando,   sotto  riserva  dell'accertamento  dei  requisiti
prescritti.
    2.  All'atto  della  stipula  del  contratto  il vincitore dovra'
sottoscrivere   dichiarazione   di   non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  ostative  previste dal precedente art. 2; il vincitore in
servizio  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 2,
quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
    3.  Gli assegni sono rinnovabili, compatibilmente con la verifica
della  copertura  finanziaria  da  parte  degli  Organi Collegiali di
Governo, con le modalita' di cui al successivo art. 9.