Art. 7. Conferimento degli assegni di ricerca 1. Al candidato dichiarato vincitore della procedura verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno corrispondente alla durata specificata nell'allegato A al presente bando, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. 2. All'atto della stipula del contratto il vincitore dovra' sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 2; il vincitore in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni. 3. Gli assegni sono rinnovabili, compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte degli Organi Collegiali di Governo, con le modalita' di cui al successivo art. 9.