Art. 11.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    La  stazione  zoologica "A. Dohrn" subordinatamente al favorevole
esito  degli  accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti
per   l'ammissione  all'impiego,  procedera'  alla  costituzione  del
rapporto  di  lavoro come previsto dall'art. 34 del CCNL del comparto
istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti;
per  i  vincitori dipendenti della stazione zoologica "A. Dohrn" o di
altro  ente  pubblico  del comparto delle istituzioni e degli enti di
ricerca  e sperimentazione inquadrato nel terzo livello professionale
profilo  di  ricercatore o tecnologo, si applicano le disposizioni di
cui  all'art. 18,  decimo  comma  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171.
    Il  trattamento  economico ha decorrenza dalla data di immissione
in  servizio.  L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in
alcun modo condizionata.