Art. 11. Costituzione del rapporto di lavoro La stazione zoologica "A. Dohrn" subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procedera' alla costituzione del rapporto di lavoro come previsto dall'art. 34 del CCNL del comparto istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti; per i vincitori dipendenti della stazione zoologica "A. Dohrn" o di altro ente pubblico del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione inquadrato nel terzo livello professionale profilo di ricercatore o tecnologo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, decimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171. Il trattamento economico ha decorrenza dalla data di immissione in servizio. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata.