Art. 5. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno in un test scritto e in una prova orale inerente i titoli presentati dai candidati e l'esito del test. Il punteggio complessivo e' dato dalla valutazione dei titoli e dalle prove di esame. La determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova orale.