Art. 5.

                            Prove d'esame

    Le  prove d'esame consisteranno in un test scritto e in una prova
orale  inerente i titoli presentati dai candidati e l'esito del test.
Il punteggio complessivo e' dato dalla valutazione dei titoli e dalle
prove di esame.
    La  determinazione  dei  criteri  generali per la valutazione dei
titoli  sara'  effettuata  dalla  commissione prima dello svolgimento
della prova orale.