Art. 9.

           Formulazione ed approvazione delle graduatorie

    I candidati saranno collocati nelle diverse tipologie di liste di
cui  all'art. 4  in  ordine  alfabetico  sulla  base  della votazione
complessiva  riportata  nella  valutazione  dei titoli presentati dai
candidati, e della prova di esame.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.