Art. 4.

              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  il  candidato,  oltre il cognome ed il nome, deve
dichiarare,  a  pena di esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b)  la  residenza  ed il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla procedura;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      d) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A
al presente bando (vedere precedente art. 2).
    Il  candidato  dovra'  indicare  altresi'  l'universita'  che  ha
rilasciato  il  titolo,  la  data  del  conseguimento  e la votazione
riportata nell'esame di laurea;
      e)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua italiana (se
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
      f)  di  non  essere  dipendente  di  ruolo  (o  non  di  ruolo)
dell'universita',  di non prestare servizio di ruolo presso gli altri
soggetti  di  cui  all'art. 51,  comma 6, primo periodo, della citata
legge n. 449/1997 ne' presso altre pubbliche amministrazioni e di non
essere  iscritto  a corsi universitari post-laurea (vedere precedente
art. 2);
      g)  di  non  fruire  di borse a qualsiasi titolo conferite (con
esclusione  di  quelle  utili ad integrare l'attivita' di ricerca con
soggiorni   all'estero,  concesse  dall'Universita'  degli  studi  di
Messina  o  da  istituzioni nazionali o straniere) (vedere precedente
art. 2).
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Qualora  dal  controllo  sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 5.


               Valutazione dei titoli e prove d'esame

    Le   prove  d'esame  tenderanno  ad  accertare  la  preparazione,
l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.
    Esse consisteranno:
      nella valutazione dei titoli presentati;
      in  un  colloquio  concernente la discussione dei titoli stessi
con   approfondimento   degli   argomenti   di   particolare  rilievo
scientifico  connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato
A al presente bando.
    Il punteggio complessivo e' pari a punti 100 cosi' suddivisi:
      punti per la valutazione dei titoli 60;
      punti per il colloquio 40.
    Sono   ammessi  al  colloquio  solo  i  candidati  cui  e'  stato
attribuito un punteggio, per i titoli presentati di almeno punti 20;
      il  colloquio  si  intende  superato  con  una  valutazione  di
almeno 30.
    Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
      a) punteggio attribuito ai titoli;
      b) valutazione conseguita nel colloquio.
    Le tipologie di titoli valutabili sono, in ordine decrescente, le
seguenti:
      pubblicazioni scientifiche, sino ad un massimo di 25 punti;
      dottorato di ricerca 10 punti;
      frequenza  a  corsi  di  dottorato,  non  conseguito;  corsi di
specializzazione,  corsi  di  perfezionamento post-laurea, seguiti in
Italia  o  all'estero;  svolgimento  di  una documentata attivita' di
ricerca  presso  soggetti  pubblici o privati con contratti, borse di
studio  o  incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 2 per
ogni anno, per un massimo di 10 punti;
      tesi  di  dottorato  (se  non pubblicata) sino ad un massimo di
5 punti;
      altri titoli sino ad un massimo di 10 punti.
    Il colloquio e' inteso ad accertare le capacita' del candidato in
relazione  aI  settore  scientifico-disciplinare  ed  al programma di
ricerca nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera.
    Il colloquio si svolgera' in un luogo accessibile al pubblico.
    La  comunicazione  dei  risultati  della  valutazione  dei titoli
nonche'  l'elenco  dei  candidati  ammessi  al  colloquio verra' data
contestualmente,  prima della data fissata per il colloquio, mediante
affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami.
    Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui
la  stessa  avra'  luogo  sara'  notificato  agli interessati tramite
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  con  tassa  a  carico del
destinatario  almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova d'esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido.
    La  mancata  presentazione  al  colloquio  sara' considerata come
rinuncia alla selezione.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede degli esami.
    A  parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.