Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: a) la data ed il luogo di nascita; b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (vedere precedente art. 2). Il candidato dovra' indicare altresi' l'universita' che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea; e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea); f) di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) dell'universita', di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 ne' presso altre pubbliche amministrazioni e di non essere iscritto a corsi universitari post-laurea (vedere precedente art. 2); g) di non fruire di borse a qualsiasi titolo conferite (con esclusione di quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli studi di Messina o da istituzioni nazionali o straniere) (vedere precedente art. 2). L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 5. Valutazione dei titoli e prove d'esame Le prove d'esame tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consisteranno: nella valutazione dei titoli presentati; in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato A al presente bando. Il punteggio complessivo e' pari a punti 100 cosi' suddivisi: punti per la valutazione dei titoli 60; punti per il colloquio 40. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui e' stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati di almeno punti 20; il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 30. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma: a) punteggio attribuito ai titoli; b) valutazione conseguita nel colloquio. Le tipologie di titoli valutabili sono, in ordine decrescente, le seguenti: pubblicazioni scientifiche, sino ad un massimo di 25 punti; dottorato di ricerca 10 punti; frequenza a corsi di dottorato, non conseguito; corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 2 per ogni anno, per un massimo di 10 punti; tesi di dottorato (se non pubblicata) sino ad un massimo di 5 punti; altri titoli sino ad un massimo di 10 punti. Il colloquio e' inteso ad accertare le capacita' del candidato in relazione aI settore scientifico-disciplinare ed al programma di ricerca nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il colloquio si svolgera' in un luogo accessibile al pubblico. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonche' l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verra' data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami. Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui la stessa avra' luogo sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento con tassa a carico del destinatario almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come rinuncia alla selezione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede degli esami. A parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.