Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' composta dal responsabile scientifico del progetto cui e' stato destinato l'assegno e da due membri, tra i professori e i ricercatori delle aree scientifico-disciplinari riguardanti l'assegno messo a concorso, nominati dal consiglio della struttura. Espletate le prove, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5. Il direttore della struttura di ricerca interessata garantisce adeguata pubblicita' agli atti, dalla data di pubblicazione dei quali, decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al rettore entro dieci giorni. Sui ricorsi e' competente a decidere il senato accademico. Art. 7. Conferimento dell'assegno di ricerca Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno per il periodo specificato nell'art. 1 sotto riserva degli accertamenti dei requisiti prescritti. All'atto della stipula del contratto lo stesso dovra' sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 2; se trovasi in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni. Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte degli organi accademici di governo, con le modalita' di cui aI successivo art. 8. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in L. 28.500.000 comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita'. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate. Ad esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della legge n. 333 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnista e' tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato. L'assegnista non puo' svolgere attivita' didattica universitaria, salvo quella seminariale relativa al settore scientifico-disciplinare in cui si estrinseca il rapporto di collaborazione alla ricerca. L'assegnista puo' altresi' far parte di commissioni di esami universitari se cultore della materia. Art. 8. Valutazione dell'attivita' svolta L'assegnista, al termine di ogni anno, presenta al consiglio della struttura una dettagliata relazione accompagnata dalla proposta del responsabile scientifico di conferma o di rinnovo della borsa. Il consiglio ne prende atto e la trasmette al senato accademico. La conferma e il rinnovo vengono deliberati dal senato accademico sentito il parere delle commissioni di area. In caso di rinuncia o revoca dell'assegnista il consiglio della struttura attingera' dalla graduatoria di merito di cui all'art. 6 del presente bando. Art. 9. Stipula del contratto Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997. Ove entro trenta giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la stipula del contratto si procedera', alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva. Il contratto non da' titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Art. 10. Restituzione della documentazione I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'.