Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione   giudicatrice   e'  composta  dal  responsabile
scientifico  del  progetto  cui e' stato destinato l'assegno e da due
membri,    tra    i   professori   e   i   ricercatori   delle   aree
scientifico-disciplinari  riguardanti  l'assegno  messo  a  concorso,
nominati dal consiglio della struttura.
    Espletate  le  prove, la commissione forma la graduatoria secondo
l'ordine decrescente del punteggio finale.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
    Il  direttore  della  struttura di ricerca interessata garantisce
adeguata  pubblicita'  agli  atti,  dalla  data  di pubblicazione dei
quali,  decorre  il termine per eventuali impugnative da inoltrare al
rettore entro dieci giorni.
    Sui ricorsi e' competente a decidere il senato accademico.

                               Art. 7.


                Conferimento dell'assegno di ricerca

    Al  candidato  che  ha  avuto la migliore valutazione comparativa
verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato,
un assegno per il periodo specificato nell'art. 1 sotto riserva degli
accertamenti dei requisiti prescritti.
    All'atto   della   stipula   del   contratto   lo  stesso  dovra'
sottoscrivere   dichiarazione   di   non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  ostative  previste  dal  precedente art. 2; se trovasi in
servizio  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 2,
quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
    Gli  assegni  sono  rinnovabili  compatibilmente  con la verifica
della  copertura  finanziaria  da  parte  degli  organi accademici di
governo, con le modalita' di cui aI successivo art. 8.
    L'importo  lordo  annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in
L. 28.500.000    comprensivo    di   tutti   gli   oneri   a   carico
dell'Universita'.
    L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
    Ad  esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4  della  legge  n. 476  del  13 agosto  1984,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni;   in   materia  previdenziale,  le
disposizioni  di  cui  all'art. 2,  comma  26  e seguenti della legge
n. 333 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
    L'assegnista e' tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni.
    La  collaborazione  e'  svolta  in condizioni di autonomia, senza
orario di lavoro predeterminato.
    L'assegnista non puo' svolgere attivita' didattica universitaria,
salvo quella seminariale relativa al settore scientifico-disciplinare
in cui si estrinseca il rapporto di collaborazione alla ricerca.
    L'assegnista  puo'  altresi'  far  parte  di commissioni di esami
universitari se cultore della materia.

                              Art.  8.


                  Valutazione dell'attivita' svolta

    L'assegnista,  al  termine  di  ogni  anno, presenta al consiglio
della struttura una dettagliata relazione accompagnata dalla proposta
del responsabile scientifico di conferma o di rinnovo della borsa. Il
consiglio ne prende atto e la trasmette al senato accademico.
    La conferma e il rinnovo vengono deliberati dal senato accademico
sentito il parere delle commissioni di area.
    In  caso  di rinuncia o revoca dell'assegnista il consiglio della
struttura  attingera'  dalla  graduatoria di merito di cui all'art. 6
del presente bando.

                               Art. 9.


                        Stipula del contratto

    Il  candidato  che  ha avuto la migliore valutazione comparativa,
stipula   con   l'Universita'   un   contratto   che   disciplina  la
collaborazione  per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge n. 449/1997.
    Ove  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione il candidato che
precede   in  graduatoria  non  abbia  perfezionato  la  stipula  del
contratto  si  procedera',  alle  stesse condizioni, alla stipula del
contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva.
    Il  contratto  non  da' titolo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.

                              Art. 10.


                  Restituzione della documentazione

    I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata.  Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale   contenzioso   in  atto.  Trascorso  tale  termine  questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.