Art. 5.

                          Programma d'esame

    Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica,
e in una prova orale secondo il programma indicato nell'allegato B al
presente bando.
    Il punteggio delle predette prove e' espresso in trentesimi.
    Le  prove  si  intendono  superate  qualora  il  candidato  avra'
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 21/30.
    La  prova  orale  si  intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione di almeno 21/30.
    Questa  universita'  dara'  notizia  della  sede,  del  giorno  e
dell'ora  in cui si terranno le prove d'esame a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  non meno di venti giorni
prima   dello  svolgimento  della  prova  stessa.  Ai  candidati  che
conseguono   l'ammissione  al  colloquio  verra'  data  comunicazione
contemporaneamente  del  voto  riportato  in ciascuna prova scritta e
pratica.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato per ciascuna prova d'esame una votazione di almeno 21/30.
    Le  sedute  della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al  termine  della correzione delle prove d'esame, la commissione
esaminatrice   affiggera'  nella  sede  degli  esami  un  elenco  dei
candidati che hanno partecipato alle prove con l'indicazione dei voti
da ciascuno riportati.
    Al  termine  di  ogni  seduta  della  prova  orale la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati, che verra' affisso
nella sede degli esami.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su prescritto foglio di carta
da bollo con firma autenticata dell'aspirante;
      b) tessera postale;
      c) porto d'armi;
      d) patente automobilistica;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita';
      g) tessera  di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello  Stato,  a  norma  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.