Art. 5.

                             T i t o l i

    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti dai candidati, secondo le categorie ed i relativi
punteggi, di seguito indicati:
      a) titoli   di   studio:   diploma   di   laurea,   scuola   di
specializzazione,  dottorato  di ricerca, fino ad un massimo di punti
2/30;
      b) pubblicazioni  e/o  lavori originali rilevanti ai fini delle
competenze  richieste  per  il  profilo  messo a concorso, fino ad un
massimo di punti 4/30;
      c) incarichi  svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
universita'  o pubbliche amministrazioni, attestati di qualificazione
rilasciati a seguito di frequenze a corsi di formazione professionale
organizzati  da  pubbliche  amministrazioni  in  materia attinente ai
posti messi a concorso, fino ad un massimo di punti 4/30.
    Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore
a 10/30.
    I  risultati  della  valutazione  dei titoli saranno resi noti ai
candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998,  tali titoli, in carta semplice, possono essere allegati
alla  domanda  in  originale, in copia autenticata o in fotocopia con
unita  autodichiarazione,  in  forma  di dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta', che ne attesti la conformita' all'originale. La
sottoscrizione  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
non  e'  piu'  soggetta ad autenticazione qualora sia accompagnata da
fotocopia,  anche  non  autenticata, di un documento di identita' del
candidato.
    Ai  sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998,   sono   altresi'  comprovabili  mediante  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione - che, per poter essere valutata dalla
commissione,  dovra'  contenere  tutti gli elementi e dati essenziali
del   certificato   sostituito   -  titoli  di  studio  o  qualifiche
professionali posseduti; esami sostenuti; titoli di specializzazione,
abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica.
    Si  precisa  che,  con riguardo ai titoli relativi agli incarichi
svolti  nell'ambito  di  rapporti  di  servizio  presso universita' e
pubbliche  ammnistrazioni,  verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
    Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive. Si
fa  presente,  altresi',  che  le  dichiarazioni mendaci e false sono
punibili  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi speciali in
materia.
    Non  saranno  valutati  i  titoli  eventualmente  gia' prodotti a
questa  amministrazione  cui  il  candidato faccia riferimento, ne' i
titoli    che    dovessero   pervenire   a   questa   amministrazione
successivamente  alla  data  del  termine  utile per la presentazione
delle domande di partecipazione o che comunque facciano riferimento a
periodi o eventi successivi a tale data.