Art. 9.

                 Documenti di rito per l'assunzione

    I   vincitori   del  concorso  saranno  invitati  -  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  -  ad attestare, entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'invito,  il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
concorso, indicati nell'art. 2 del bando.
    Ai  sensi  delle  leggi  numeri  15/1968,  127/1997  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei   modi   e   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, quanto segue:
      1) data e luogo di nascita;
      2)  titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso
di cui al presente bando;
      3) residenza;
      4) godimento dei diritti politici;
      5) cittadinanza;
      6)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso;
      7) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai  sensi  delle  leggi  numeri  15/1968,  127/1997  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei   modi   e   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, quanto segue:
      di  non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non  trovarsi in nessuna delle situazioni di incopatibilita' previste
dall'art. 58   del   decreto   legislativo  n. 29/1993  e  successive
modificazioni  ed integrazioni ovvero dovranno optare per il rapporto
di impiego presso questo Ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato da precedente
impiego   presso   un   pubblica   amministrazione   per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da   un   impiego  statale,  ai  sensi  dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d)  del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'idoneita'  fisica  all'impiego dovra' essere attestata mediante
certificato  medico  rilasciato  da un medico militare o dal servizio
sanitario  nazionale  da cui risulti che l'interessato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che  possono  comunaue influire sul rendimento del servizio ed in cui
sia indicato l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto
dall'art. 7 della legge 27 maggio 1956, n. 837.
    Qualora   il   candidato  sia  affetto  da  minorazioni  fisiche,
psichiche  o  sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la
dichiarazione  che  la  minorazione  stessa  non  riduca l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    Qualora  i vincitori non presentino entro il succitato termine di
trenta giorni la dichiarazione e la documentazione richiesta decadono
dal  diritto  all'assunzione;  e'  fatta salva la possibilita' di una
proroga   a   richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato
giustificato impedimento.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria fiducia i candidati vincitori,
qualora lo ritenga necessario.