Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del centro nazionale ricerche.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti  l'attivita'  della borsa stessa, corrisposto il trattamento
di  missione  pari  a  quello  spettante  ai  dipendenti  del  centro
nazionale  ricerche,  settimo  livello,  esclusivamente  a carico dei
fondi  dell'organo  centro  nazionale  ricerche presso il quale viene
fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge  29 dicembre 1941 n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del centro
nazionale  ricerche  per  gli  infortuni  in  cui  possono  incorrere
nell'espletamento  delle  attivita'  connesse  con la fruizione delle
borse stesse.