Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o   istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
universita'   o   istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo d'assegnazione della borsa nella sede di fruizione stessa.
    Non  possono  partecipare alla selezione, professori universitari
di  prima  seconda  fascia  e categorie equiparate, ne' i ricercatori
universitari  e  del  centro  nazionale  ricerche  ed  altri pubblici
dipendenti.
    Puo'  partecipare  il personale insegnante di ruolo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.