Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) titolo di studio: diploma di laurea in architettura.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea e per
coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente o dichiarato equivalente a quello suindicato;
      b) esperienza  di  almeno  un  anno,  dopo la laurea, nel campo
della  pianificazione e programmazione del sistema fisico ambientale,
maturata presso pubbliche amministrazioni e/o universita' e/o imprese
di notevole rilievo nazionale o internazionale;
      c) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) posizione  regolare  nei  confronti  degli obblighi militari
ovvero del servizio civile;
      f) idoneita'  fisica all'impiego: l'autorita' ha la facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      g) eta' non inferiore agli anni 18.
    2.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      4) titolo di studio di cui al comma 1, lettera a);
      5) esperienza di cui al comma 1, lettera b).
    3.  Non possono accedere all'impiego, ai sensi dell'art. 2, comma
3,  del  decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996,
n. 693,  coloro  che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo  unico,  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di  documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano
stati  interdetti  dai  pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
    4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla
data dell'assunzione.
    5.  Resta  ferma  la facolta' dell'amministrazione di disporre in
qualsiasi  momento l'esclusione dei candidati dal concorso, a cui gli
stessi sono ammessi con riserva, per difetto dei requisiti prescritti
e/o   per   inosservanza   delle   disposizioni  relative  all'esatta
compilazione  della  domanda  di  ammissione  e/o per l'inoltro della
stessa domanda oltre il termine previsto