Art. 4.

             Titoli da valutare e criteri di valutazione

    1.  La  valutazione  dei  titoli,  ai  quali  sara' attribuito il
punteggio  complessivo  non superiore a 10/30, sara' effettuata sulla
base  dei  documenti prodotti dai candidati secondo le categorie ed i
relativi punteggi di seguito indicati:
      a) votazione conseguita nel diploma di laurea punteggio massimo
attribuibile 1/30 cosi' ripartito:
        da 100/110 a 105/110 punteggio 0,50;
        da 105/110 a 110/110 punteggio 1,00;
      b) abilitazione   all'esercizio   della  professione  punteggio
massimo attribuibile: 1/30;
      c) periodo   di   servizio  o  di  attivita'  nel  campo  della
pianificazione   e  programmazione  del  sistema  fisico  ambientale,
eccedente  quello  minimo  richiesto  per l'ammissione al concorso (1
anno),  maturato presso pubbliche amministrazioni e/o universita' e/o
imprese  di  notevole  rilievo  nazionale o internazionale: punteggio
massimo attribuibile: 4/30;
      d) diploma  di  dottorato  di  ricerca  o  di  specializzazione
post-laurea  nel  campo  della  pianificazione  e  programmazione del
sistema  fisico  ambientale e/o della progettazione urbana: punteggio
massimo attribuibile: 2/30;
      e) attivita'  di  ricerca  e  borse  di  studio nel campo della
pianificazione  e  programmazione  del  sistema fisico ambientale e/o
della  progettazione  urbana  presso  universita':  punteggio massimo
attribuibile: 2/30;
    Non sara' oggetto di valutazione alcun altro tipo di titolo.
    2.  La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata dopo le prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della  valutazione  dei titoli sara' reso noto
prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali mediante affissione di
apposito  elenco  presso  la  sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno.
    4.  Ai  fini  della  valutazione  dei titoli, il candidato dovra'
allegare  alla  domanda i documenti, in carta semplice, attestanti il
possesso  degli  stessi.  Tali  documenti  possono essere allegati in
originale  o  in  copia autenticata oppure in copia semplice. In tale
ultimo  caso,  il  candidato,  ai  sensi dell'art. 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, dovra' accompagnare la copia
semplice con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che
ne  attesti  la  conformita'  all'originale  (allegato  B).  I titoli
allegati  dovranno  essere  elencati  in un elenco redatto in duplice
copia e sottoscritto dal candidato.
    In  sostituzione  della  documentazione di cui sopra il candidato
potra'  produrre,  ai  sensi  degli  articoli  1  e 2 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   n. 403/1998,   una   dichiarazione
sostitutiva di certificazione e una dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta'  (allegato B). Tale dichiarazione per essere valutata,
dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali dei certificati
sostituiti  e  dei titoli di cui viene autodichiarato il possesso. La
sottoscrizione  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
non  e'  soggetta  ad  autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente  addetto  a  ricevere  la  documentazione,  ovvero  ove la
dichiarazione  sia  presentata,  a mano o a mezzo posta, unitamente a
fotocopia   non   autenticata   di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
    Resta  salvo  il  disposto  di  cui  all'art. 11, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, relativo ai
controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive.  Si  fa
presente,  altresi',  che  le  dichiarazioni  mendaci  e  false  sono
punibili  ai  sensi  del  codice  penali  e  delle  leggi speciali in
materia.