Art. 4. Titoli da valutare e criteri di valutazione 1. La valutazione dei titoli, ai quali sara' attribuito il punteggio complessivo non superiore a 10/30, sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati secondo le categorie ed i relativi punteggi di seguito indicati: a) votazione conseguita nel diploma di laurea punteggio massimo attribuibile 1/30 cosi' ripartito: da 100/110 a 105/110 punteggio 0,50; da 105/110 a 110/110 punteggio 1,00; b) abilitazione all'esercizio della professione punteggio massimo attribuibile: 1/30; c) periodo di servizio o di attivita' nel campo della pianificazione e programmazione del sistema fisico ambientale, eccedente quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso (1 anno), maturato presso pubbliche amministrazioni e/o universita' e/o imprese di notevole rilievo nazionale o internazionale: punteggio massimo attribuibile: 4/30; d) diploma di dottorato di ricerca o di specializzazione post-laurea nel campo della pianificazione e programmazione del sistema fisico ambientale e/o della progettazione urbana: punteggio massimo attribuibile: 2/30; e) attivita' di ricerca e borse di studio nel campo della pianificazione e programmazione del sistema fisico ambientale e/o della progettazione urbana presso universita': punteggio massimo attribuibile: 2/30; Non sara' oggetto di valutazione alcun altro tipo di titolo. 2. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto prima dell'effettuazione delle prove orali mediante affissione di apposito elenco presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 4. Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato dovra' allegare alla domanda i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso degli stessi. Tali documenti possono essere allegati in originale o in copia autenticata oppure in copia semplice. In tale ultimo caso, il candidato, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, dovra' accompagnare la copia semplice con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che ne attesti la conformita' all'originale (allegato B). I titoli allegati dovranno essere elencati in un elenco redatto in duplice copia e sottoscritto dal candidato. In sostituzione della documentazione di cui sopra il candidato potra' produrre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato B). Tale dichiarazione per essere valutata, dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali dei certificati sostituiti e dei titoli di cui viene autodichiarato il possesso. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero ove la dichiarazione sia presentata, a mano o a mezzo posta, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Resta salvo il disposto di cui all'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia.