Art. 8. Titoli di preferenza a parita' di merito 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, che danno diritto a preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in carta semplice, all'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ufficio concorsi, viale della Costituzione - Centro Direzionale Isola B/3 - 80143 Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale. Tali documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata oppure, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e della legge 15 maggio 1997, n. 127, autodichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, rese in conformita' all'allegato B al presente bando. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, possono nei casi piu' gravi comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 2. Dai documenti stessi o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta', dovra' risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 3. I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi ed i mutilati civili; t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) minore eta'. 5. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti o delle dichiarazioni sostitutive e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.