Art. 9.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    1.  La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria secondo
l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo  finale riportato da
ciascun  candidato.  Il  punteggio  complessivo  finale e' dato dalla
somma  della  media dei voti riportati nelle due prove scritte, della
votazione  conseguita  nella  prova  orale  e del punteggio riportato
nella  valutazione  dei titoli, tenendo conto altresi' dell'eventuale
possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di merito, previsti
dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,   n. 487,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ed approvata dal
segretario   generale   dell'Autorita'   di  bacino  dei  fiumi  Liri
Garigliano  e  Volturno,  sara'  affissa  all'Albo  dell'Autorita' di
bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; di tale affissione sara'
dato  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.