Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo finale riportato da ciascun candidato. Il punteggio complessivo finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, tenendo conto altresi' dell'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ed approvata dal segretario generale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, sara' affissa all'Albo dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.