Art. 7.

                        Nomina dei vincitori

    Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei
concorsi e nomina i vincitori.
    Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di
cui  al  successivo  art. 8.  In  caso  di rinuncia di uno o piu' dei
candidati  vincitori,  se  questo  si  verifica  entro  trenta giorni
dall'avviso  sulla Gazzetta Ufficiale di pubblicazione all'albo della
Scuola   dei   risultati   del   concorso,  il  posto  e'  attribuito
immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.
      I  posti  a  concorso per il II - III e IV anno della Classe di
Scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  se non coperti, in base
all'esito  del  concorso,  saranno  a disposizione degli idonei della
graduatoria per il I anno.