Art. 7. Nomina dei vincitori Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di cui al successivo art. 8. In caso di rinuncia di uno o piu' dei candidati vincitori, se questo si verifica entro trenta giorni dall'avviso sulla Gazzetta Ufficiale di pubblicazione all'albo della Scuola dei risultati del concorso, il posto e' attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei. I posti a concorso per il II - III e IV anno della Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, se non coperti, in base all'esito del concorso, saranno a disposizione degli idonei della graduatoria per il I anno.