Art. 8.

               Documenti per l'ammissione alla Scuola

    I  vincitori  del  concorso  devono prendere posto nella Scuola a
decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina.
    Entro  un  mese  dalla  data della comunicazione, i vincitori del
concorso  debbono  presentare  alla  Direzione  della Scuola, pena la
decadenza dal posto, i seguenti documenti:
      a) certificato  in  carta  semplice  rilasciato dalla Struttura
sanitaria  del  Comune  di  residenza  da  cui risulti l'immunita' da
malattie  che  non  consentano  la  vita  in  comunita',  in data non
anteriore a sei mesi;
      b) dichiarazione   sostitutiva  di  certificazione  riguardante
l'iscrizione   al   corrispondente  anno  della  rispettiva  Facolta'
dell'Universita' di Pisa;
      c) dichiarazione  di  accettazione  delle norme dello Statuto e
dei  Regolamenti,  con  esonero  di  qualsiasi  responsabilita' della
Direzione  della  Scuola  per  le  conseguenze  derivanti  dalla loro
inosservanza,  Per  i minori di eta' tale dichiarazione dovra' essere
rilasciata da un genitore o da chi ne fa le veci;
      d) due foto formato tessera;
      e) fotocopia del codice fiscale.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma 1 della legge n. 127 del 15 maggio
1997,  i  dati  relativi  al  cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza  e  residenza,  saranno  rilevati  da  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  dovra' essere
presentato   un   certificato   dell'Istituto  superiore  che  lo  ha
rilasciato,  tradotto in lingua italiana, con eccezione dei titoli in
lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.
    La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei
dati  contenuti  nel documento di identita' e relativamente ai titoli
di studio dichiarati.
    La  Scuola  si  riserva,  inoltre,  la  facolta' di richiedere al
tribunale  competente il certificato del casellario giudiziale ovvero
di  richiedere  il certificato equipollente alla competente autorita'
dello stato di cui lo studente e' cittadino.