Art. 8. Documenti per l'ammissione alla Scuola I vincitori del concorso devono prendere posto nella Scuola a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina. Entro un mese dalla data della comunicazione, i vincitori del concorso debbono presentare alla Direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti: a) certificato in carta semplice rilasciato dalla Struttura sanitaria del Comune di residenza da cui risulti l'immunita' da malattie che non consentano la vita in comunita', in data non anteriore a sei mesi; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante l'iscrizione al corrispondente anno della rispettiva Facolta' dell'Universita' di Pisa; c) dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, con esonero di qualsiasi responsabilita' della Direzione della Scuola per le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, Per i minori di eta' tale dichiarazione dovra' essere rilasciata da un genitore o da chi ne fa le veci; d) due foto formato tessera; e) fotocopia del codice fiscale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, saranno rilevati da un documento di riconoscimento in corso di validita'. Per i titoli di studio conseguiti all'estero dovra' essere presentato un certificato dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato, tradotto in lingua italiana, con eccezione dei titoli in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca. La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita' e relativamente ai titoli di studio dichiarati. La Scuola si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere al tribunale competente il certificato del casellario giudiziale ovvero di richiedere il certificato equipollente alla competente autorita' dello stato di cui lo studente e' cittadino.