Art. 9.

                  Obblighi didattici degli allievi

    Gli allievi del corso ordinario devono:
      seguire   gli  insegnamenti  impartiti  nella  Scuola  e  nelle
corrispondenti Facolta' dell'Universita' di Pisa;
      sostenere  colloqui  e prove di esame secondo un piano di studi
approvato dalle Classi di appartenenza;
      ottenere  il  giudizio  di  idoneita'  nei colloqui e sostenere
tutti  gli  esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti
nel piano di studi secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti.
    Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli
interni  sostenuti  durante  l'anno  accademico  la  media  di almeno
ventisette  su  trenta,  ed  in  ciascun esame il punteggio di almeno
ventiquattro su trenta.
    Gli  allievi  del  corso  ordinario  che  sono  in regola con gli
obblighi  di  cui  al presente articolo sostengono l'esame di licenza
dopo  il  conseguimento  della  laurea e comunque entro un anno dalla
conclusione del corso.
    L'esame  di licenza consiste nella discussione pubblica di fronte
ad  una  commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal
candidato e preventivamente approvato dal Consiglio di Classe.