Art. 9. Obblighi didattici degli allievi Gli allievi del corso ordinario devono: seguire gli insegnamenti impartiti nella Scuola e nelle corrispondenti Facolta' dell'Universita' di Pisa; sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi approvato dalle Classi di appartenenza; ottenere il giudizio di idoneita' nei colloqui e sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti nel piano di studi secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti. Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta, ed in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Gli allievi del corso ordinario che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea e comunque entro un anno dalla conclusione del corso. L'esame di licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio di Classe.