Art. 7.

              Pubblicita' della procedura di selezione

    E'  assicurata  la  pubblicita'  dei  risultati  della  selezione
mediante  affissione  di avviso nei locali e negli appositi spazi del
dipartimento interessato.
    A   conclusione   della   valutazione  della  prova  scritta,  la
commissione  espone  l'elenco  dei candidati ammessi al colloquio con
l'indicazione dei punteggi ottenuti.
    A conclusione della procedura di selezione, la commissione espone
la  graduatoria  finale  con  l'indicazione dei punteggi assegnati ai
titoli, alla prova scritta e al colloquio.
    E'  comunque  garantito  l'accesso  agli  atti della selezione ai
sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento
interno di attuazione.