Art. 7. Pubblicita' della procedura di selezione E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione mediante affissione di avviso nei locali e negli appositi spazi del dipartimento interessato. A conclusione della valutazione della prova scritta, la commissione espone l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con l'indicazione dei punteggi ottenuti. A conclusione della procedura di selezione, la commissione espone la graduatoria finale con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli, alla prova scritta e al colloquio. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.