Art. 7.
    Il   direttore  dell'istituto  per  la  documentazione  giuridica
provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione
restituendogli,  nel  contempo, parte della documentazione presentata
per   l'ammissione   alla   stessa   ad   eccezione   della  seguente
documentazione:
      1. certificato di laurea;
      2.    dichiarazione    di    accettazione    del   responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3. programma di ricerca;
      4. elenco dei titoli presentati;
      5. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
      6. curriculum vitae et studiorum.
    Colui  che  risulti  vincitore  della borsa e non dia inizio agli
studi  e  alle  ricerche  in programma entro il termine stabilito dal
consiglio nazionale delle ricerche decade dalla borsa.
    Il  C.N.R.  non  assume  alcuna  responsabilita'  sia  in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente
da  inesatta  o  non  chiara  trascrizione  dei dati anagrafici e del
recapito  da  parte  degli  aspiranti,  oppure  da  mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.