Art. 10. Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad esibire: ove debbano dimostrare di dover soddisfare obblighi militari, un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare; ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1204, un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Udine: trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.