Art. 10.
    Eventuali  differimenti  dalla  data di inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
    Coloro  che  si  trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire:
      ove  debbano  dimostrare di dover soddisfare obblighi militari,
un  certificato  delle  autorita'  militari  nel  quale dovra' essere
indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare;
      ove  debbano  dimostrare  di trovarsi nelle condizioni previste
dalla  legge  13 dicembre  1971,  n. 1204,  un certificato medico nel
quale  dovranno  essere indicati i periodi di astensione obbligatoria
ai sensi della citata legge.
    I  candidati  dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Udine:
trascorso   il   periodo   indicato   l'Amministrazione   non   sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.