Art. 6. Ciascuna commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili al candidato come segue: a) grado di correlazione esistente tra il programma di ricerca presentato dal candidato e le esigenze dell'attivita' di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo: fino a 40 punti; b) affinita' esistente tra il curriculum degli studi seguiti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ed il programma di cui al punto a) del presente articolo (la valutazione dell'affinita' e' effettuata essenzialmente sulla base della dissertazione presentata all'esame finale di dottorato): fino a 15 punti; c) voto di laurea: fino a 5 punti; d) pubblicazioni ed altri eventuali titoli (fra di essi assume rilievo l'eventuale attivita' di ricerca svolta in precedenza presso le strutture dell'ateneo): fino a 40 punti; Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.