Art. 6.
    Ciascuna  commissione  dispone  di  un  numero complessivo di 100
punti attribuibili al candidato come segue:
      a) grado  di correlazione esistente tra il programma di ricerca
presentato  dal  candidato  e  le  esigenze dell'attivita' di ricerca
svolte nelle strutture dell'ateneo: fino a 40 punti;
      b) affinita'  esistente  tra  il curriculum degli studi seguiti
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ed il programma
di   cui   al   punto   a)  del  presente  articolo  (la  valutazione
dell'affinita'   e'   effettuata   essenzialmente  sulla  base  della
dissertazione  presentata  all'esame  finale di dottorato): fino a 15
punti;
      c) voto di laurea: fino a 5 punti;
      d) pubblicazioni  ed altri eventuali titoli (fra di essi assume
rilievo  l'eventuale attivita' di ricerca svolta in precedenza presso
le strutture dell'ateneo): fino a 40 punti;
    Al   termine   dei   lavori  le  commissioni  formulano  apposite
graduatorie  sulla  base  della  somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.