Art. 7. Al candidato risultato vincitore verra' data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio; egli dovra' presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della predetta comunicazione: 1) dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non percepira' nell'anno di godimento della borsa redditi per un ammontare superiore a L. 15.000.000. Il superamento di tale limite di reddito comporta l'immediata decadenza dal diritto di fruire della borsa con contestuale obbligo di restituzione delle quote percepite; 2) dichiarazione in cui il candidato si impegna a produrre a richiesta dell'Universita' la certificazione relativa al reddito percepito ovvero autocertificazione dello stesso. L'amministrazione universitaria si riserva il diritto di verificare direttamente presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette la veridicita' delle autocertificazioni.