Art. 7.
    Al   candidato  risultato  vincitore  verra'  data  comunicazione
scritta   dell'assegnazione   della  borsa  di  studio;  egli  dovra'
presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
della predetta comunicazione:
      1)  dichiarazione  dalla  quale  risulti  che  il candidato non
percepira'   nell'anno  di  godimento  della  borsa  redditi  per  un
ammontare superiore a L. 15.000.000. Il superamento di tale limite di
reddito  comporta  l'immediata  decadenza dal diritto di fruire della
borsa con contestuale obbligo di restituzione delle quote percepite;
      2)  dichiarazione  in  cui il candidato si impegna a produrre a
richiesta  dell'Universita'  la  certificazione  relativa  al reddito
percepito  ovvero  autocertificazione dello stesso. L'amministrazione
universitaria si riserva il diritto di verificare direttamente presso
i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette la veridicita'
delle autocertificazioni.