Art. 8.
    L'attivita'  di  ricerca  di  post-dottorato  non  potra'  essere
iniziata  prima  dell'emanazione  del  provvedimento rettorale con il
quale  viene  conferita  la  borsa.  Nel  caso  in  cui  il candidato
risultato  vincitore non abbia ancora conseguito il titolo di dottore
di  ricerca,  l'inizio dell'attivita' di ricerca post-dottorato sara'
posticipata  fino  al  conseguimento  del  titolo  stesso  che dovra'
inderogabilmente  avvenire  entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine  utile  per  presentare  la domanda di ammissione al presente
concorso,  in  analogia  con quanto previsto per fattispecie analoghe
dalla Commissione europea.
    La  borsa  di studio ha durata massima di due anni. Alla scadenza
del  primo  anno di studio, le commissioni giudicatrici del concorso,
salvo   le   necessarie   modifiche   alla  loro  composizione,  sono
ricostituite  al fine di confermare o meno l'assegnazione della borsa
per    il   secondo   anno   attraverso   la   valutazione   di   una
particolareggiata  relazione  sull'attivita'  di  ricerca svolta, sui
risultati conseguiti e sul residuo programma di ricerca. La relazione
deve  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione,  resa dal docente
responsabile  del  settore scientifico nel quale il borsista e' stato
collocato,  sull'attivita'  di ricerca svolta dal borsista stesso nel
corso del primo anno.
    Per  poter usufruire della borsa di studio anche nel secondo anno
l'interessato  dovra'  mantenere  il possesso del requisito di cui al
precedente  art. 3, punto 3), con riferimento al periodo di godimento
della  borsa.  Il  venir meno di tale requisito comporta la decadenza
dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne  tempestiva comunicazione all'Universita' degli studi di Udine,
incorrendo  nelle  penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, in caso di mancato adempimento.
    I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono  tenuti  ad  assolvere  gli  impegni  stabiliti  nel  decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
    Le  borse  di  studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei borsisti.
    Chi  ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Le  borse  di  studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne'  a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Il  godimento  della  borsa  non  integra  un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
    Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per  gli  ammessi  ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge  13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e'
utile  ai  fini  della  progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza.