Art. 8. L'attivita' di ricerca di post-dottorato non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento rettorale con il quale viene conferita la borsa. Nel caso in cui il candidato risultato vincitore non abbia ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, l'inizio dell'attivita' di ricerca post-dottorato sara' posticipata fino al conseguimento del titolo stesso che dovra' inderogabilmente avvenire entro tre mesi dalla data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di ammissione al presente concorso, in analogia con quanto previsto per fattispecie analoghe dalla Commissione europea. La borsa di studio ha durata massima di due anni. Alla scadenza del primo anno di studio, le commissioni giudicatrici del concorso, salvo le necessarie modifiche alla loro composizione, sono ricostituite al fine di confermare o meno l'assegnazione della borsa per il secondo anno attraverso la valutazione di una particolareggiata relazione sull'attivita' di ricerca svolta, sui risultati conseguiti e sul residuo programma di ricerca. La relazione deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa dal docente responsabile del settore scientifico nel quale il borsista e' stato collocato, sull'attivita' di ricerca svolta dal borsista stesso nel corso del primo anno. Per poter usufruire della borsa di studio anche nel secondo anno l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito di cui al precedente art. 3, punto 3), con riferimento al periodo di godimento della borsa. Il venir meno di tale requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione all'Universita' degli studi di Udine, incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato adempimento. I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.