Art. 9.
    Il pagamento della borsa sara' effettuato in rate mensili.
    Ai  fini della erogazione della borsa di studio nel secondo anno,
sempre  che  l'assegnazione della stessa sia stata confermata secondo
quanto  previsto  dal  precedente  art. 8,  il  borsista  e' tenuto a
presentare  autocertificazione  dalla  quale  risulti che egli non ha
percepito,  nel  periodo  di  godimento  della  borsa, redditi per un
ammontare  superiore a L. 15.000.000. L'amministrazione si riserva in
ogni  caso di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte
dirette  un  elenco dei vincitori delle borse di studio affinche' gli
uffici  stessi  procedano agli opportuni accertamenti sulla effettiva
consistenza del reddito personale degli interessati.