Art. 9. Il pagamento della borsa sara' effettuato in rate mensili. Ai fini della erogazione della borsa di studio nel secondo anno, sempre che l'assegnazione della stessa sia stata confermata secondo quanto previsto dal precedente art. 8, il borsista e' tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti che egli non ha percepito, nel periodo di godimento della borsa, redditi per un ammontare superiore a L. 15.000.000. L'amministrazione si riserva in ogni caso di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei vincitori delle borse di studio affinche' gli uffici stessi procedano agli opportuni accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito personale degli interessati.