Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Possono inoltre svolgere una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' deve essere autorizzata dal collegio dei docenti che ne stabilisce le modalita'. Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti alla permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della durata del corso stesso. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti il dottorando viene escluso dal corso. Tale esclusione viene presa su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di sospensione per maternita', per servizio militare o per grave malattia. Le sospensioni sono deliberate, su istanza motivata degli iscritti al corso di dottorato dal collegio dei docenti, ove intervengano fatti o opportunita' di studio o di lavoro a termine che, secondo la prudente valutazione del collegio, non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attivita' relative al dottorato; nel dare l'assenso il collegio puo' fissare delle scadenze o delle condizioni o delle verifiche. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.