Art. 10.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
i  corsi  e  di  compiere  continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
    Possono   inoltre   svolgere  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa  che  non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione  alla ricerca. Tale attivita' deve essere
autorizzata dal collegio dei docenti che ne stabilisce le modalita'.
    Durante  il  corso  il  dottorando  puo'  essere autorizzato, per
esigenze  relative  alla  ricerca,  dal  collegio  dei  docenti  alla
permanenza  all'estero  per un periodo non superiore alla meta' della
durata  del  corso  stesso.  In  caso  di inosservanza degli obblighi
suddetti il dottorando viene escluso dal corso. Tale esclusione viene
presa su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica
dei  risultati  conseguiti,  fatti  salvi  i  casi di sospensione per
maternita',   per   servizio   militare  o  per  grave  malattia.  Le
sospensioni  sono  deliberate,  su istanza motivata degli iscritti al
corso di dottorato dal collegio dei docenti, ove intervengano fatti o
opportunita' di studio o di lavoro a termine che, secondo la prudente
valutazione  del  collegio,  non  siano incompatibili con una ripresa
successiva  delle attivita' relative al dottorato; nel dare l'assenso
il  collegio  puo'  fissare delle scadenze o delle condizioni o delle
verifiche.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.