Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del   merito   in   base  alle  prove  effettuate  dalle  commissioni
giudicatrici  e  secondo  l'ordine  delle  graduatorie.  A parita' di
merito  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' pari a L. 20.450.000
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza  di  pagamento  della  borsa di studio e' bimestrale.
Sara'  consentita  nel  caso  di documentata malattia una sospensione
retribuita per il massimo di un mese.
    L'importo  e'  aumentato  per  eventuali  periodi  di  permanenza
all'estero  nella  misura  del  50%.  Le  borse  di  studio  non sono
cumulabili.
    Sono  esonerati  dai contributi i dottorandi titolari di borse di
studio  conferite dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una
borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato
o  pubblico  anche  estero. Dopo il primo anno di frequenza i Collegi
possono  esonerare  dal  pagamento  dei contributi altri iscritti che
siano  risultati  particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero
dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi.
    Il limite di reddito per poter usufruire della borsa di studio e'
elevato, a decorrere dal XVI ciclo a L. 25.000.000 annui.
    I  casi  di  incompatibilita'  totale o parziale per la fruizione
della  borsa  di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso
di  sopravvenuta  incompatibilita',  l'importo  della borsa di studio
relativo  al  periodo  per  il quale la stessa e' stata indebitamente
percepita, deve essere restituito.