Art. 11. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000 assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. Sara' consentita nel caso di documentata malattia una sospensione retribuita per il massimo di un mese. L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili. Sono esonerati dai contributi i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero. Dopo il primo anno di frequenza i Collegi possono esonerare dal pagamento dei contributi altri iscritti che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi. Il limite di reddito per poter usufruire della borsa di studio e' elevato, a decorrere dal XVI ciclo a L. 25.000.000 annui. I casi di incompatibilita' totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata indebitamente percepita, deve essere restituito.