Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  accedere  al  dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza coloro che al 31 luglio 2000 siano in possesso di
laurea  o di analogo titolo accademico anche se conseguito all'estero
preventivamente  riconosciuto  equipollente  dal collegio dei docenti
del  dottorato  di ricerca, al solo fine dell'ammissione al corso e/o
nell'ambito   di   accordi   inter-universitari   di  cooperazione  e
mobilita'.
    I  cittadini  stranieri  possono  essere  ammessi in soprannumero
nella misura di un terzo del numero totale dei posti messi a concorso
per  il  singolo  dottorato  ai  sensi  del  seguente comma e possono
accedere  ai  fondi  per  la  mobilita'. Coloro i quali non intendono
concorrere alla borsa di studio possono richiedere di essere valutati
sulla  base  dei  titoli  e  di  un eventuale colloquio. A tal fine i
candidati,  fermo  restando per essi l'obbligo di presentare regolare
domanda  di  partecipazione  entro  la scadenza prevista dal presente
bando, possono entro la stessa data, fare istanza al coordinatore del
dottorato  per  essere  valutati  ai  sensi  del  presente  comma. Il
collegio,  sentito  il  coordinatore puo' respingere l'istanza ovvero
accoglierla.
    Alla  domanda di partecipazione dovranno essere allegati i titoli
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  all'estero e dovranno essere indicate le proprie
fonti di sostentamento per almeno un anno.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 luglio 2000. In
tal  caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato
sara'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente,  a  pena di decadenza,
l'avvenuto conseguimento.
    Potranno  altresi'  essere  ammessi  in soprannumero sempre nella
misura  di  un  terzo  i  titolari  di assegni di ricerca che abbiano
superato le prove di ammissione.