Art. 2. Requisiti di ammissione Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza coloro che al 31 luglio 2000 siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se conseguito all'estero preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca, al solo fine dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nella misura di un terzo del numero totale dei posti messi a concorso per il singolo dottorato ai sensi del seguente comma e possono accedere ai fondi per la mobilita'. Coloro i quali non intendono concorrere alla borsa di studio possono richiedere di essere valutati sulla base dei titoli e di un eventuale colloquio. A tal fine i candidati, fermo restando per essi l'obbligo di presentare regolare domanda di partecipazione entro la scadenza prevista dal presente bando, possono entro la stessa data, fare istanza al coordinatore del dottorato per essere valutati ai sensi del presente comma. Il collegio, sentito il coordinatore puo' respingere l'istanza ovvero accoglierla. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e dovranno essere indicate le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 luglio 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a comunicare tempestivamente, a pena di decadenza, l'avvenuto conseguimento. Potranno altresi' essere ammessi in soprannumero sempre nella misura di un terzo i titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di ammissione.